x

x

Capo II – Delle opposizioni di terzi

Art. 619

Forma dell’opposizione

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale [Codice civile 832, 952] sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484], prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni [Codice di procedura civile 530].

Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé [Codice di procedura civile 183] e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’articolo 616 tenuto conto della competenza per valore [Codice di procedura civile 630].

Leggi il commento ->
Art. 620

Opposizione tardiva

Se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili [Codice di procedura civile 624] o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata [Codice civile 2920; Codice di procedura civile 509, 542, 596].

Leggi il commento ->
Art. 621

Limiti della prova testimoniale

Il terzo opponente non può provare con testimoni [Codice civile 2721; Codice di procedura civile 244] il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

Leggi il commento ->
Art. 622

Opposizione della moglie del debitore

L’opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali [Codice civile 177] o per i beni che essa provi, con atto di data certa [Codice civile 2704], esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

Leggi il commento ->