Art. 621
Limiti della prova testimoniale
Il terzo opponente non può provare con testimoni [Codice civile 2721; Codice di procedura civile 244] il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
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