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Art. 622

Opposizione della moglie del debitore

L’opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali [Codice civile 177] o per i beni che essa provi, con atto di data certa [Codice civile 2704], esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

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