x

x

Art. 619

Forma dell’opposizione

Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale [Codice civile 832, 952] sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484], prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni [Codice di procedura civile 530].

Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé [Codice di procedura civile 183] e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell’articolo 616 tenuto conto della competenza per valore [Codice di procedura civile 630].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.