Capo II – Dell’estinzione del processo
Rinuncia
Il processo si estingue [Codice di procedura civile 306] se, prima dell’aggiudicazione [Codice di procedura civile 503, 537] o dell’assegnazione [Codice di procedura civile 505, 530], il creditore pignorante e quelli intervenuti [Codice di procedura civile 499] muniti di titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474] rinunciano agli atti.
Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306.
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Inattività delle parti
Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice [Codice di procedura civile 152, 157, 307, 497, 512, 547, 548, 549, 615, 619, 627; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 172].
L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza.
Contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione ovvero rigetta l’eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza e con l’osservanza delle forme di cui all’articolo 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.
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Mancata comparizione all’udienza
Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all’udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484] fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.
Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza [Codice di procedura civile 487] l’estinzione del processo esecutivo [Codice di procedura civile 307].
Si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 130].
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Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche
Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
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Effetti dell’estinzione del processo
Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all’eventuale delegato ai sensi dell’articolo 591-bis.
Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione [Codice di procedura civile 537] o dell’assegnazione [Codice di procedura civile 503, 505, 530], essa rende inefficaci gli atti compiuti [Codice civile 2945]; se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.
Avvenuta l’estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto [Codice di procedura civile 560], che è discusso e chiuso davanti al giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484, 593].
Si applica la disposizione dell’articolo 310 ultimo comma [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 172].
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