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Art. 631

Mancata comparizione all’udienza

Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all’udienza, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, il giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484] fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.

Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza [Codice di procedura civile 487] l’estinzione del processo esecutivo [Codice di procedura civile 307].

Si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 130].

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