Art. 629
Rinuncia
Il processo si estingue [Codice di procedura civile 306] se, prima dell’aggiudicazione [Codice di procedura civile 503, 537] o dell’assegnazione [Codice di procedura civile 505, 530], il creditore pignorante e quelli intervenuti [Codice di procedura civile 499] muniti di titolo esecutivo [Codice di procedura civile 474] rinunciano agli atti.
Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306.
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