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Art. 632

Effetti dell’estinzione del processo

Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell’esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all’eventuale delegato ai sensi dell’articolo 591-bis.

Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione [Codice di procedura civile 537] o dell’assegnazione [Codice di procedura civile 503, 505, 530], essa rende inefficaci gli atti compiuti [Codice civile 2945]; se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.

Avvenuta l’estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto [Codice di procedura civile 560], che è discusso e chiuso davanti al giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484, 593].

Si applica la disposizione dell’articolo 310 ultimo comma [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 172].

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