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Capo IV – Della revocazione

Art. 395

Casi di revocazione

Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [Codice civile 2738; Codice di procedura civile 325, 403, 425, 827]:

1. se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra;

2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;

4. se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

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Art. 396

Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello

Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello [Codice di procedura civile 325] possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l’appello [Codice di procedura civile 326], il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

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Art. 397

Revocazione proponibile dal pubblico ministero

Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell’articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

1. quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito [Codice di procedura civile 158];

2. quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

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Art. 398

Proposizione della domanda

La revocazione si propone con citazione [Codice di procedura civile 163, 399, 401, 831] davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità [Codice di procedura civile 402], il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti.

La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale [Codice di procedura civile 83].

La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione [Codice di procedura civile 325] o il procedimento relativo [Codice di procedura civile 369]. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione [Codice di procedura civile 133] della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta.

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Art. 399

Deposito della citazione e della risposta

Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d’appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità [Codice di procedura civile 402], entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 38].

Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell’articolo 319.

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Art. 400

Procedimento

Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo [Codice di procedura civile 163, 311, 359].

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Art. 401

Sospensione dell’esecuzione

Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista nell’articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

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Art. 402

Decisione

Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa [Codice di procedura civile 277] e dispone l’eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata.

Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori [Codice di procedura civile 191], pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata [Codice di procedura civile 279] e rimette con ordinanza le parti davanti all’istruttore [Codice di procedura civile 175].

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Art. 403

Impugnazione della sentenza di revocazione

Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.

Contro di essa sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione [Codice di procedura civile 323].

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