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Art. 399

Deposito della citazione e della risposta

Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d’appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità [Codice di procedura civile 402], entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 38].

Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell’articolo 319.

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