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Art. 398

Proposizione della domanda

La revocazione si propone con citazione [Codice di procedura civile 163, 399, 401, 831] davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità [Codice di procedura civile 402], il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, del giorno della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti.

La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale [Codice di procedura civile 83].

La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione [Codice di procedura civile 325] o il procedimento relativo [Codice di procedura civile 369]. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione [Codice di procedura civile 133] della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta.

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