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Art. 397

Revocazione proponibile dal pubblico ministero

Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell’articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:

1. quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito [Codice di procedura civile 158];

2. quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

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