Capo V – Della correzione delle sentenze e delle ordinanze
Casi di correzione
Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili [Codice di procedura civile 177] possono essere corrette [Codice di procedura civile 93, 288], su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
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Procedimento di correzione
Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto [Codice di procedura civile 135].
Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 121].
Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione [Codice di procedura civile 133], il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente [Codice di procedura civile 137, 138].
Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione [Codice di procedura civile 325].
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Integrazione dei provvedimenti istruttori
I provvedimenti istruttori [Codice di procedura civile 176, 280], che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio [Codice di procedura civile 153] di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione [Codice di procedura civile 136, 137] se prescritte.
L’integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.
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