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Art. 287

Casi di correzione

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili [Codice di procedura civile 177] possono essere corrette [Codice di procedura civile 93, 288], su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

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