Art. 288

Procedimento di correzione

Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto [Codice di procedura civile 135].

Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell’articolo 170 primo e terzo comma, fissa l’udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull’istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull’originale del provvedimento [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 121].

Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione [Codice di procedura civile 133], il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente [Codice di procedura civile 137, 138].

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione [Codice di procedura civile 325].

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