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TITOLO IV – Dell’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare

Art. 612

Provvedimento

Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare [Codice civile 2931] , o di non fare [Codice civile 2933] , dopo la notificazione del precetto [Codice di procedura civile 479, 480] , deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalità dell’esecuzione.

Il giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 16, 26] provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

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Art. 613

 Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione

L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica [Codice di procedura civile 513] e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede con decreto [Codice di procedura civile 135].

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Art. 614

Rimborso delle spese

Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario [Codice di procedura civile 90, 91, 95] , con domanda di decreto d’ingiunzione [Codice di procedura civile 633, 638] .

Il giudice dell’esecuzione quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell’articolo 642.

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