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Art. 613

 Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione

L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica [Codice di procedura civile 513] e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede con decreto [Codice di procedura civile 135].

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