Art. 613
Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione
L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica [Codice di procedura civile 513] e deve chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione provvede con decreto [Codice di procedura civile 135].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.