Art. 612
Provvedimento
Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare [Codice civile 2931] , o di non fare [Codice civile 2933] , dopo la notificazione del precetto [Codice di procedura civile 479, 480] , deve chiedere con ricorso al giudice dell’esecuzione che siano determinate le modalità dell’esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 16, 26] provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.
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