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Art. 614

Rimborso delle spese

Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario [Codice di procedura civile 90, 91, 95] , con domanda di decreto d’ingiunzione [Codice di procedura civile 633, 638] .

Il giudice dell’esecuzione quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell’articolo 642.

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