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CAPO V – ESPERIMENTI GIUDIZIALI

Note introduttive

Come si cura di precisare l’art. 218, l’esperimento consiste nella riproduzione di un fatto ipotizzato nel giudizio e della situazione in cui sarebbe avvenuto.

Lo scopo è comprendere se quel fatto si sia davvero verificato o vi sia stata, quantomeno, la possibilità della sua verificazione.

Il giudice ammette l’esperimento con un’ordinanza che, oltre a motivarne l’utilità processuale, ne disciplina anche lo svolgimento e ne precisa i limiti.

Art. 218 - Presupposti dell’esperimento giudiziale

1. L’esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.

2. L’esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.

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Art. 219 - Modalità dell’esperimento giudiziale

1. L’ordinanza che dispone l’esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell’oggetto dello stesso e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l’esecuzione di determinate operazioni.

2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.

3. Anche quando l’esperimento è eseguito fuori dell’aula di udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell’atto.

4. Nel determinare le modalità dell’esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l’incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.

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