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Art. 218 - Presupposti dell’esperimento giudiziale

1. L’esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.

2. L’esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.

Rassegna giurisprudenziale

Presupposti dell’esperimento giudiziale (218)

L’esperimento giudiziale serve a verificare in concreto un’ipotesi esplicativa sullo sviluppo di un evento e a controllare il contesto così da evitare il rischio di fattori di confusione (Sez. 4, 20066/2010).