Art. 218 - Presupposti dell’esperimento giudiziale
1. L’esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
2. L’esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
Rassegna giurisprudenziale
Presupposti dell’esperimento giudiziale (218)
L’esperimento giudiziale serve a verificare in concreto un’ipotesi esplicativa sullo sviluppo di un evento e a controllare il contesto così da evitare il rischio di fattori di confusione (Sez. 4, 20066/2010).