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DIBATTIMENTO

Note introduttive

L’art. 559 regola la fase dibattimentale dei procedimenti dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e richiama a tal fine, come disciplina residuale, quella prevista per il dibattimento dinanzi all’omologo giudice in composizione collegiale.

Art. 559 - Dibattimento

1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili.

2. Anche fuori dei casi previsti dall’articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.

3. L’esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell’articolo 210 e delle parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l’esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

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Art. 560 - Giudizio abbreviato

(abrogato)

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Art. 561 - Udienza per il giudizio abbreviato

(abrogato)

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Art. 562 - Trasformazione del rito

(abrogato)giudizio direttissimo

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Art. 563 - Applicazione della pena su richiesta

(abrogato)

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Art. 564 - Tentativo di conciliazione

(abrogato)

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Art. 565 - Procedimento per decreto

(abrogato)

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Art. 566 - Convalida dell’arresto e giudizio direttissimo

(abrogato)

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Art. 567 - Dibattimento

(abrogato)

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