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DISPOSIZIONE GENERALE

Riferimenti alle norme di attuazione

Art. 159 Att: (indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a giudizio)

Art. 160 Att: (determinazione della data di udienza dibattimentale o del procedimento speciale)

Art. 162 Att: (delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale)

 

Note introduttive

L’ottavo libro del codice regola il procedimento che si svolge dinanzi il tribunale in composizione monocratica.

L’art. 549 richiama in via generale, come disciplina applicabile in via residuale, quella ordinaria prevista nei libri precedenti.

Gli articoli successivi sono focalizzati sulla citazione diretta a giudizio e descrivono i casi che la legittimano, il trattamento dei procedimenti connessi, la conformazione del decreto di citazione, la trasmissione degli atti al giudice dibattimentale, il compimento degli atti urgenti e le attività da compiersi nell’udienza di comparizione.

Art. 549 - Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

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