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DISPOSIZIONI GENERALI

Note introduttive

Inizia con gli artt. 696 e ss. l’undicesimo libro del codice, focalizzato sui rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

L’intera materia è stata ampiamente riformata dal D. Lgs. 149/2017 emesso in adempimento della delega affidata al Governo dalla L. 149/2016 che ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea.

In particolare, l’art. 4 della L. 149 ha delegato il Governo a riformare il libro XI del codice processuale penale, dedicato ai “Rapporti giurisdizionali con autorità straniere”, introducendo, inoltre, direttamente specifiche modifiche ad alcune disposizioni del codice relative all’estradizione passiva (artt. 698, 708 e 714). Le modifiche promosse dalla delega e realizzate dal citato Decreto sono finalizzate alla semplificazione e velocizzazione delle procedure di assistenza giudiziaria passiva, ovvero le ipotesi in cui le autorità straniere chiedono assistenza giudiziaria penale a quelle italiane.

Le disposizioni codicistiche, pur dopo l’adeguamento, rimangono residuali. Difatti, sia nei rapporti con autorità giurisdizionali di Stati membri dell’UE che con Stati extra UE, hanno applicazione prioritaria le norme eurounitarie e internazionali.

La regolamentazione codicistica ha quindi carattere meramente sussidiario e dunque, quanto ai rapporti con gli Stati UE, la cooperazione giudiziaria penale è regolata dal Trattato dell’Unione europea (TUE), dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dagli atti normativi che ne costituiscono attuazione. In mancanza si fa riferimento alle norme del diritto internazionale pattizio e generale e solo da ultimo alle norme del codice. Lo stesso vale per i rapporti con Stati non UE (art. 696).

Il D. Lgs. 149/2017 ha poi istituito il Titolo I-bis dedicato specificamente ai principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti tra Stati membri dell’Unione europea.

Vi trovano spazio la tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 696-ter), quali definiti, oltre che dall’ordinamento giuridico interno, anche dal TUE e dalla CDFUE, l’interlocuzione diretta tra l’AG nazionale e quella estera (art. 696-quater), l’esclusione (fatta eccezione per i casi tassativamente previsti) di poteri di sindacato nel merito delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari esteri (art. 696-quinquies), i poteri di raccordo e vigilanza del Ministro della giustizia (art. 696-sexies), l’estensione del mutuo riconoscimento alla materia della responsabilità da reato degli enti (art. 696-septies), l’adozione di modalità esecutive tali da assicurare la tempestività e l’efficacia delle procedure di esecuzione dei provvedimenti giudiziari esteri (art. 696-octies), la previsione di un sistema di impugnazioni avverso le decisioni di riconoscimento ed esecuzione dei suddetti provvedimenti (art. 696-novies) e di adeguate tutele ai terzi di buona fede che ne subiscano gli effetti (art. 696-decies).

Si rimanda ai paragrafi successivi per le annotazioni sulle ulteriori modifiche apportate dal Decreto 149.

Si evidenzia infine che, data la brevità del lasso di tempo decorso dall’introduzione del Titolo I-bis, sono ancora poche le decisioni immediatamente riferibili agli articoli che lo compongono. Si è giudicato quindi opportuno integrare la rassegna giurisprudenziale con sentenze emesse prima della riforma ma comunque significative per i temi in esame e con decisioni di Corti sovranazionali.

Art. 696 - Prevalenza del diritto dell’Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale

1. Nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull’Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.

2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro.

4. Il Ministro della giustizia può, in ogni caso, non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.

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