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TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI

Note introduttive

L’intero Titolo IV-bis è stato introdotto ex novo dal D.Lgs. 149/2017 e costituisce una delle leve su cui fare affidamento per prevenire conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri dell’UE e attuare e valorizzare il principio del ne bis in idem internazionale.

Art. 746-bis - Disposizioni generali

1. Salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il trasferimento del procedimento penale in favore dell’autorità giudiziaria di altro Stato perché essa proceda che l’assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all’autorità giudiziaria di Stato estero.

2. Il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l’azione penale.

3. Il trasferimento è disposto in favore dell’autorità giudiziaria di altro Stato che presenti più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri:

a) luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell’azione, dell’omissione o dell’evento;

b) luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;

c) luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimoni o delle fonti di prova;

d) impossibilità di procedere ad estradizione dell’indagato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto;

e) luogo in cui risiede, dimora, è domiciliato ovvero si trova l’indagato.

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Art. 746-ter - Assunzione di procedimenti penali dall’estero

1. Il Ministro della giustizia, ricevuta richiesta di assunzione nello Stato di un procedimento penale, la trasmette all’ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Nel caso in cui le convenzioni internazionali prevedono il rapporto diretto tra autorità giudiziarie, il pubblico ministero dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia del provvedimento di assunzione, reso all’esito delle consultazioni con l’autorità giudiziaria dello Stato estero.

3. La decisione di assunzione del procedimento è notificata alla persona offesa con l’avviso della facoltà di proporre querela, se questa è richiesta soltanto dall’ordinamento dello Stato. Il termine per la presentazione della querela decorre dalla notificazione dell’avviso.

4. La querela presentata nello Stato estero conserva efficacia nell’ordinamento interno.

5. Nel caso di misure cautelari disposte nel procedimento assunto in Italia, si applica l’articolo 27, ma il termine per l’adozione dei relativi provvedimenti è di trenta giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657. Si applica il comma 2 dell’articolo 303.
7. Gli atti di acquisizione probatoria compiuti all’estero conservano la loro efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana, sempre che non contrastino con i principi fondamentali dell’ordinamento.

8. Il Ministro della giustizia informa tempestivamente lo Stato estero delle decisioni assunte dalle autorità giudiziarie italiane.

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Art. 746-quater - Trasferimento di procedimenti penali all’estero

1. Quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all’estero, per gli stessi fatti per i quali si è proceduto all’iscrizione a norma dell’articolo 335, adotta le proprie determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento, dopo essersi consultato con la competente autorità straniera.

2. La decisione sul trasferimento del procedimento all’estero è comunicata al Ministro della giustizia che, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, può vietarne l’esecuzione quando sono compromessi la sicurezza, la sovranità o altri interessi essenziali dello Stato, nonché nei casi previsti dal comma 4. Della decisione del Ministro è data comunicazione al pubblico ministero.

3. Quando gli accordi internazionali prevedono la decisione di autorità centrali, il pubblico ministero inoltra al Ministro della giustizia richiesta motivata di trasferimento del procedimento. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Ministro può disporre il trasferimento sempre che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 4, dandone tempestiva comunicazione all’autorità straniera e al pubblico ministero che procede.

4. Non può disporsi il trasferimento del procedimento se vi è motivo di ritenere che lo Stato estero non assicuri, nel procedimento, il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento, ovvero se vi è motivo di ritenere che l’indagato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

5. Il procedimento penale è sospeso dal momento della trasmissione al Ministro della giustizia della decisione prevista dal comma 2 o della richiesta motivata prevista al comma 3 e sino alla comunicazione della decisione del Ministro. In ogni caso possono essere compiuti gli atti urgenti o irripetibili.

6. A seguito della comunicazione del trasferimento all’estero del procedimento penale ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza che il Ministro abbia esercitato il potere di diniego, il giudice emette decreto di archiviazione. Non si applicano gli articoli 408, 409 e 410. Il decreto di archiviazione è comunicato alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.
7. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 414 quando l’azione penale non è esercitata nello Stato estero nel termine convenuto all’atto del trasferimento, sempre che la decisione assunta nello Stato estero non determini il divieto di un secondo giudizio. Dell’avvenuta riapertura delle indagini è data comunicazione allo Stato estero.

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