x

x

Art. 746-bis - Disposizioni generali

1. Salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il trasferimento del procedimento penale in favore dell’autorità giudiziaria di altro Stato perché essa proceda che l’assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all’autorità giudiziaria di Stato estero.

2. Il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l’azione penale.

3. Il trasferimento è disposto in favore dell’autorità giudiziaria di altro Stato che presenti più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri:

a) luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell’azione, dell’omissione o dell’evento;

b) luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;

c) luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimoni o delle fonti di prova;

d) impossibilità di procedere ad estradizione dell’indagato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto;

e) luogo in cui risiede, dimora, è domiciliato ovvero si trova l’indagato.

Rassegna giurisprudenziale

Disposizioni generali (art. 746-bis)

Non risultano decisioni in termini nel sito web istituzionale della Corte di cassazione.

Si consulti la decisione-quadro 2009/948/GAI del 30.11.2009, espressamente finalizzata a «prevenire la violazione del principio “ne bis in idem”, quale enunciato all’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen», mediante l’adozione di misure che «dovrebbero mirare a evitare situazioni in cui la stessa persona è oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in Stati membri diversi, che potrebbero dar luogo a una pronuncia definitiva in due o più Stati membri» (considerando n. 3).

Si consulti anche il D. Lgs. 29/2016 che ha attuato la predetta decisione-quadro.

Nell’ambito dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il principio del “ne bis in idem”, sancito dall’art. 50 della Carta di Nizza, si configura come garanzia generale da invocare nello spazio giuridico europeo, anche nei confronti di uno Stato non appartenente alla UE, ogni qual volta si sia formato un giudicato penale su un medesimo fatto nei confronti della stessa persona ed a prescindere dalla sua cittadinanza europea (nella specie, la Corte ha ritenuto rilevante, ai fini della sussistenza del “ne bis in idem”, che la sentenza definitiva sia stata emessa da uno Stato appartenente all’Unione Europea - Germania -, benché terzo rispetto alla procedura, in materie che abbiano un collegamento con quelle di competenza del diritto dell’Unione, ed ha negato, nei confronti del soggetto già condannato definitivamente, l’estradizione richiesta dalla Turchia all’Italia per il reato di traffico di stupefacenti, materia espressamente prevista dall’art. 83, par. 1, del TFUE) (Sez. 6, 54467/2016).