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CAPO III - DEI DELITTI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO

Art. 294 - Attentati contro i diritti politici del cittadino

1. Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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