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CAPO III - DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 649 - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

1. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1) del coniuge non legalmente separato;

1-bis) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (1);

2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;

3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

2. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (2), ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi.

3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

(1) Numero introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. c), DLGS 6/2017.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLGS 6/2017.

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