1. Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 12, L. 66/1996 e successivamente modificato dall’art. 8, L. 269/1998 e dall’art. 9, L. 38/2006.
Leggi il commento ->