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Decreto Legislativo 231/2001

Ad Alessandra, Giulia e Domenico

che sono il mio mondo.

 

Note introduttive

Fin dalla sua comparsa nell’ordinamento giuridico, quasi due decenni fa, il Decreto 231, emesso in adempimento della Legge delega 300/2000 (che a sua volta ratificava ed eseguiva gli atti internazionali richiamati nell’epigrafe) assunse un significato simbolico e prospettico ben più ampio della sua reale portata.

Il legislatore sgretolò non esplicitamente ma di fatto l’antico dogma “societas delinquere non potest”, non ignorò più che in misura crescente condotte criminali erano ispirate da interessi societari o, talvolta, il frutto di precise linee guida aziendali, e scese in campo con decisione (soprattutto per spinte europee), confezionando un contenitore destinato nelle intenzioni a diventare una delle più efficaci trincee contro la criminalità d’azienda e degli uomini d’azienda.

Gli anni sono passati e il Decreto 231 è ormai una presenza consolidata nel panorama giuridico nazionale.

Il legislatore mostra di credere sempre di più nelle potenzialità dell’istituto della responsabilità degli enti ed ha progressivamente allargato il catalogo dei reati che ne impongono l’applicazione.

Dottrina e giurisprudenza ne hanno analizzato in modo capillare la struttura, le coordinate di fondo, le finalità.

Il mondo imprenditoriale, a sua volta, è sempre più consapevole della necessità di fare spazio nelle proprie strategie di gestione agli strumenti che il decreto ha considerato centrali per la prevenzione e, ove occorra, la repressione della colpa d’organizzazione: i modelli organizzativi (e i modelli etici spesso abbinati), gli organismi interni di valutazione, la compliance.

Se queste sono le caratteristiche di fondo del “sistema 231”, bisogna pur dire che esso non corrisponde al migliore dei mondi possibili.

L’ampliamento quasi inarrestabile dei reati-presupposto, sebbene spesso giustificato da obblighi internazionali, sembra seguire spinte contingenti e puramente simboliche più che visioni razionali di lungo periodo.

La riflessione dottrinaria e giurisprudenziale è tutt’altro che conclusa. Il suo compito è reso disagevole non solo dalla conformazione propria del Decreto 231 e dalla natura ibrida della responsabilità che ne discende ma anche da una tendenza che, improntata più che mai a logiche rigoristiche, tende ad accumulare sanzioni per i medesimi fatti, mettendo a dura prova la tenuta del divieto di bis in idem.

Le aziende – lo si è già detto – mostrano un sempre più elevato adattamento alle prescrizioni del Decreto 231 ma non può sfuggire che alla coerenza formale dei principi gestionali non sempre corrisponde quella sostanziale.

Luci e ombre, dunque, e sia le une che le altre si riverberano sull’attività di tutti gli operatori interessati: magistrati, avvocati, manager, vivono tutti senza distinzione la complessità delle implicazioni della normativa in esame e ne affrontano le sfide.

È nato da questa constatazione il progetto dell’opera che qui si presenta.

Essa propone ai lettori un quadro sistematico e attualissimo della giurisprudenza interna e sovranazionale.

Non una mera raccolta di massime ma percorsi ragionati realizzati attraverso una tecnica descrittiva che privilegia l’esposizione pressoché testuale delle parti motive più significative e si avvale delle decisioni di maggiore spessore sistematico.

L’annotazione non si limita alle norme e ai temi della 231 ma si estende alle pronunce, ivi comprese alcune di natura consultiva, che consentono di allargare la visuale a temi collaterali.

Per ciascuna norma è stato riportato testualmente il passaggio illustrativo che le è stato dedicato dalla relazione ministeriale di accompagnamento dello schema del Decreto 231.

È un documento di spicco che esprime con inusuale chiarezza le direttrici generali e di dettaglio seguite dal legislatore delegato. È quindi un eccellente supporto interpretativo e, al tempo stesso, consente di verificare in che misura l’ermeneusi giudiziaria sia rimasta fedele alla voluntas legis e in che misura se ne sia discostata.

Sono state infine introdotte, laddove se ne è ravvisata l’opportunità, sintetiche note di chiarimento.

                                                                                                                                                                                                        L’autore

 

 

Avvertenze e legenda

Gli articoli non seguiti dalla sigla identificativa della fonte appartengono al Decreto legislativo 231/2001.

Le sentenze citate, se non altrimenti specificato, sono state emesse dalle sezioni penali della Corte di Cassazione: i relativi riferimenti comprendono la sezione emittente (SU per le Sezioni unite), il numero di registrazione e l’anno di deposito.

Le espressioni latine e straniere sono riportate in corsivo.

 

ANAC - Autorità nazionale anticorruzione

ATI - Associazione temporanea di imprese (art. 37 D. Lgs. 163/2006)

CDS - Codice della strada (D. Lgs. 285/1992)

CDFUE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

CEDU - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali

CGUE - Corte di giustizia dell’Unione europea, con sede in Lussemburgo

CC - Codice civile

CNR - Consiglio nazionale delle ricerche

CONSOB - Commissione nazionale per le società e la Borsa

Convenzione financing - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo

Corte EDU - Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo

Cost. - Costituzione

CP - Codice penale

CPC - Codice di procedura civile

CPP -  Codice di procedura penale

D. Lgs. - Decreto legislativo

Direttiva PIFDirettiva 2017/1371/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

DPR - Decreto del Presidente della Repubblica

DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. È un atto introdotto dall’art. 7, comma 3, D. Lgs. 626/94 (ma oggi incorpato nell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008). L’obbligo di redigerlo è posto a carico del datore di lavoro che affidi lavori in appalto ad imprese esterne.

DVR - Documento di valutazione dei rischi. Si tratta di un atto obbligatorio, disciplinato dagli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 che ha lo scopo di prevedere i rischi e adottare le misure di prevenzione necessarie a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

GEIE - Gruppo europeo di interesse economico. È un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto da suoi componenti (imprese o persone esercenti libere professioni). Permette a chi ne fa parte di attuare forme di cooperazione transnazionale. Questa forma giuridica è stata istituita dal Regolamento CEE 2137/1985 e introdotta nell’ordinamento interno dalla L. 482/1990.

GIP - Giudice per le indagini preliminari

GUP - Giudice dell’udienza preliminare

L. - Legge

Lett. - lettera

MAD 1 -Market abuse directive (Direttiva UE 2003/6)

MAD 2 - Market abuse directive (Direttiva UE 2014/57)

MAR - Market abuse regulation (Regolamento UE 596/2014)

Metadato - In generale, un metadato è un’informazione su dati (si pensi, ad esempio, alla scheda di catalogazione di un libro: quest’ultimo è il dato, la scheda è il metadato). In ambito informatico, il metadato consiste nella descrizione del contenuto e degli attributi di un oggetto informatico.

MOG - Modello di organizzazione, gestione e controllo (strumento introdotto dall’art. 6 comma 2 del Decreto legislativo 231/2001)

NdA - Nota dell’autore

OCSE - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

OIV (in uso anche l’acronimo ODV) - Organismo interno di vigilanza. È stato introdotto dall’art. 6 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 231/2001. È un organo interno dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di organizzazione e gestione adottati dall’ente e di curare il loro aggiornamento.

ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (art. 10 del Decreto legislativo 460/1997)

ONU - Organizzazione delle nazioni unite

OPA - Offerta pubblica di acquisto. Si distinguono le seguenti tipologie: OPA totalitaria, OPA obbligatoria di consolidamento, OPA obbligatoria residuale, OPA volontaria preventiva e Squeeze out.

PM - Pubblico ministero

REGE - Registro generale delle notizie di reato (previsto dall’art. 335 del codice di procedura penale)

RSSP - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. È una figura professionale introdotta dal D. Lgs. 81/2008. La sua nomina spetta al datore di lavoro. Al designato competono l’organizzazione e la gestione delle misure che permettono di prevenire i rischi per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e che proteggono adeguatamente i lavoratori medesimi da quei rischi.

SAS - Società in accomandita semplice

SCARL - Società cooperativa a responsabilità limitata

SCF - società che gestisce la raccolta e la distribuzione dei compensi, dovuti ad artisti e produttori discografici, per l’utilizzo in pubblico di musica registrata.

Sez. - Sezione

Sez. F - Sezione feriale

SIAE - Società italiana autori ed editori

Ss. - seguenti

SOA - Società organismo di attestazione. Rilascia attestazioni che provano la capacità di un’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche.

SPA - Società per azioni

SRL - Società a responsabilità limitata

STP - Società tra professionisti. È un organismo introdotto dall’art. 10 della L. 183/2011 e consente di esercitare attività professionale in forma societaria a persone appartenenti a categorie professionali protette, intendendosi per tali le attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad albi, ordini e collegi.

SU - Sezioni unite della Corte di cassazione

TDR - Tribunale del riesame

TUF - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. 58/1998)

TUSL - Testo unico sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/2008)

UE - Unione europea

 

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [1].

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

[1] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.

 

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 11;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 aprile 2001;

acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell’articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

emana

il seguente decreto legislativo: