x

x

CAPO III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - Disposizioni generali

Art. 34 - Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Leggi il commento ->
Art. 35 - Estensione della disciplina relativa all’imputato

1. All’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili.

Leggi il commento ->

SEZIONE II - Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36 - Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende.

Leggi il commento ->
Art. 37 - Casi di improcedibilità

1. Non si procede all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente quando l’azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell’autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

 

Leggi il commento ->
Art. 38 - Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore del reato da cui l’illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l’illecito amministrativo dell’ente soltanto quando:

a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l’osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Leggi il commento ->
Art. 39 - Rappresentanza dell’ente

1. L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.

2. L’ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

a) la denominazione dell’ente e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l’indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore;

d) la dichiarazione o l’elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall’articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l’ente costituito è rappresentato dal difensore.

Leggi il commento ->
Art. 40 - Difensore di ufficio

1. L’ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Leggi il commento ->
Art. 41 - Contumacia dell’ente

1. L’ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Leggi il commento ->
Art. 42 - Vicende modificative dell’ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell’ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2.

Leggi il commento ->
Art. 43 - Notificazioni all’ente

1. Per la prima notificazione all’ente si osservano le disposizioni dell’articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.

3. Se l’ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all’articolo 39 o in altro atto comunicato all’autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

Leggi il commento ->

SEZIONE III - Prove

Art. 44 - Incompatibilità con l’ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l’illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l’ente indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l’ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l’interrogatorio e per l’esame della persona imputata in un procedimento connesso.

Leggi il commento ->

SEZIONE IV - Misure cautelari

Art. 45 - Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l’applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell’ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell’articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell’articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Leggi il commento ->
Art. 46 - Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all’ente.

3. L’interdizione dall’esercizio dell’attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Leggi il commento ->
Art. 47 - Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull’applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’ente e ai difensori. L’ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell’udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell’articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Leggi il commento ->
Art. 48 - Adempimenti esecutivi

1. L’ordinanza che dispone l’applicazione di una misura cautelare è notificata all’ente a cura del pubblico ministero.

Leggi il commento ->
Art. 49 - Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l’ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l’esclusione di sanzioni interdittive a norma dell’articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l’illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all’articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell’ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Leggi il commento ->
Art. 50 - Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d’ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all’entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell’ente, sostituisce la misura con un’altra meno grave ovvero ne dispone l’applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Leggi il commento ->
Art. 51 - Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno. [52-quater]

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi. [52-quinquies]

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell’ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

[52-quater] Comma così modificato dalla L. 3/2019 che ha sostituito l’espressione “un anno” a quella precedente “la metà del termine massimo indicato dall’art. 13, comma 2”.

52-quater] Comma così modificato dalla L. 3/2019 che ha sostituito l’espressione “un anno e quattro mesi” a quella precedente “i due terzi del termine massimo indicato dall’art. 13, comma 2”.

Leggi il commento ->
Art. 52 - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l’ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l’ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 325 del codice di procedura penale.

Leggi il commento ->
Art. 53 - Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell’articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell’articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l’autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell’esercizio dei poteri di azionista.

Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. [55]

[55] Comma aggiunto dall’art. 12, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

Leggi il commento ->
Art. 54 - Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Leggi il commento ->

SEZIONE V - Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55 - Annotazione dell’illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell’illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall’ente annota immediatamente, nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell’ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l’illecito.

2. L’annotazione di cui al comma 1 è comunicata all’ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Leggi il commento ->
Art. 56 - Termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all’accertamento dell’illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l’illecito stesso.

2. Il termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo a carico dell’ente decorre dalla annotazione prevista dall’articolo 55.

Leggi il commento ->
Art. 57 - Informazione di garanzia

1. L’informazione di garanzia inviata all’ente deve contenere l’invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l’avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2.

 

Leggi il commento ->
Art. 58 - Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d’appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all’ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Leggi il commento ->
Art. 59 - Contestazione dell’illecito amministrativo

1. Quando non dispone l’archiviazione, il pubblico ministero contesta all’ente l’illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell’illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall’articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell’ente, l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative, con l’indicazione del reato da cui l’illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Leggi il commento ->
Art. 60 - Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all’articolo 59 quando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione.

Leggi il commento ->
Art. 61 - Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare

1. Il giudice dell’udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l’illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell’ente. Si applicano le disposizioni dell’articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell’udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell’ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente dal reato, con l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l’applicazione delle sanzioni e l’indicazione del reato da cui l’illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell’ente.

Leggi il commento ->

SEZIONE VI - Procedimenti speciali

Art. 62 - Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all’articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l’illecito amministrativo è prevista l’applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Leggi il commento ->
Art. 63 - Applicazione della sanzione su richiesta

1. L’applicazione all’ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell’imputato è definito ovvero definibile a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l’illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all’articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Leggi il commento ->
Art. 64 - Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell’annotazione dell’illecito amministrativo nel registro di cui all’articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell’importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell’articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Leggi il commento ->

SEZIONE VII - Giudizio

Art. 65 - Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l’ente chiede di provvedere alle attività di cui all’articolo 17 e dimostra di essere stato nell’impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 49.

Leggi il commento ->
Art. 66 - Sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente

1. Se l’illecito amministrativo contestato all’ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell’illecito amministrativo.

Leggi il commento ->
Art. 67 - Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall’articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Leggi il commento ->
Art. 68 - Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Leggi il commento ->
Art. 69 - Sentenza di condanna

1. Se l’ente risulta responsabile dell’illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l’attività o le strutture oggetto della sanzione.

Leggi il commento ->
Art. 70 - Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell’ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l’ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell’ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

Leggi il commento ->

SEZIONE VIII - Impugnazioni

Art. 71 - Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell’ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l’ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l’imputato del reato dal quale dipende l’illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l’ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l’imputato del reato dal quale dipende l’illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l’illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l’illecito amministrativo dipende.

Leggi il commento ->
Art. 72 - Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall’imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo e dall’ente, giovano, rispettivamente, all’ente e all’imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Leggi il commento ->
Art. 73 - Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell’ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

Leggi il commento ->

SEZIONE IX - Esecuzione

Art. 74 - Giudice dell’esecuzione

1. Competente a conoscere dell’esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell’esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall’articolo 3;

b) alla cessazione dell’esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall’articolo 21, commi 1 e 2;

d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l’interdizione dall’esercizio dell’attività, il giudice, su richiesta dell’ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell’attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Leggi il commento ->
Art. 75 - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie [56] [57]

[1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l’esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.]

[56] Articolo abrogato dall’art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

[57] Per la nuova disciplina in materia, vedi ora gli artt. 200, 240 e 241, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Leggi il commento ->
Art. 76 - Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell’ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Leggi il commento ->
Art. 77 - Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L’estratto della sentenza che ha disposto l’applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all’ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Leggi il commento ->
Art. 78 - Conversione delle sanzioni interdittive

1. L’ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all’articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell’estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta è presentata al giudice dell’esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all’articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l’esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l’importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l’importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell’illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all’articolo 17.

Leggi il commento ->
Art. 79 - Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente ai sensi dell’articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell’esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell’esecuzione e al pubblico ministero sull’andamento della gestione e, terminato l’incarico, trasmette al giudice una relazione sull’attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l’entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell’articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all’attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell’ente.

Leggi il commento ->
Art. 80 - Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative [58] [59]

[1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.

2. Nell’anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.

3. Le iscrizioni dell’anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.]

[58] Articolo abrogato dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[59] Per la nuova disciplina in materia, vedi gli artt. 9 e 11, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Leggi il commento ->
Art. 81 - Certificati dell’anagrafe [60] [61]

[1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all’illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell’ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all’ente cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell’ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

3. L’ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.]

[60] Articolo abrogato dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[61] Per la nuova disciplina in materia, si vedano gli artt. 30, 31 e 32, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Leggi il commento ->
Art. 82 - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati [62] [63]

[1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell’anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all’articolo 78.]

[62] Articolo abrogato dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[63] Per la nuova disciplina in materia di questioni concernenti le iscrizioni e i certificati, si veda l’art. 40, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Leggi il commento ->