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Art. 58 - Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d’appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all’ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

Gli artt. 58-61 disciplinano gli epiloghi delle indagini preliminari, a conclusione delle quali il pubblico ministero deve scegliere se disporre l’archiviazione o richiedere il giudizio dell’ente.

Per l’archiviazione si è previsto un procedimento semplificato senza controllo del giudice, sull’esempio di quanto prevede l’art. 18 comma 2 legge 689/1981. Si tratta, infatti, di un illecito amministrativo, per il quale non sussiste l’esigenza di controllare il corretto esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.

È sembrata, pertanto, del tutto estranea a questa materia la procedura di archiviazione codicistica. Le esigenze di verifica dell’operato del pubblico ministero in relazione alla contestazione di queste violazioni sono assicurate attraverso un meccanismo meno articolato, che prevede una comunicazione al procuratore generale, il quale può sostituirsi al pubblico ministero e contestare direttamente l’illecito amministrativo.”

 

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni in termini.