Piena operatività della figura del tecnologo a tempo indeterminato
Piena operatività della figura del tecnologo a tempo indeterminato
La figura del tecnologo a tempo indeterminato, introdotta nell'ordinamento universitario per rispondere a specifiche e strategiche esigenze di innovazione, ha completato il suo iter di definizione normativa e contrattuale. Oggi l'intero impianto è pienamente operativo.
La base giuridica che disciplina il tecnologo a tempo indeterminato si articola su due principali livelli normativi fondamentali e interconnessi: la legge istitutiva, che ne delinea i contorni generali, e il decreto ministeriale attuativo, che ne ha reso concretamente possibile l'assunzione.
Il fondamento legislativo risiede nell'articolo 24-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dall'art. 14 del D.L. n. 36/2022. Questa disposizione definisce gli elementi costitutivi della figura:
- La norma autorizza le università ad assumere "personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato" con lo scopo di svolgere compiti strategici ben definiti. Tra questi, la legge elenca esplicitamente: ... attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale...
- La legge stabilisce che il rapporto di lavoro debba essere regolato da un'apposita sezione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca. Fissa inoltre un importante parametro economico, prevedendo un trattamento "non inferiore a quello spettante al personale di categoria EP" .
- E’ stata conferita delega al Ministro dell'Università e della Ricerca per l'adozione di un decreto volto a definire "i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali".
L'emanazione del Decreto Ministeriale n. 1098 del 23 settembre 2022 ha fornito alle università gli strumenti necessari per avviare le procedure di reclutamento. I suoi contenuti principali sono:
- Il reclutamento deve avvenire tramite "procedure pubbliche di selezione", che le singole università sono tenute a disciplinare con propri regolamenti. Tali procedure devono rispettare i principi generali sul reclutamento pubblico (art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001) e le specifiche disposizioni del decreto stesso.
- Il decreto fissa come requisito minimo per la partecipazione alle selezioni il possesso del "diploma di laurea magistrale/specialistica (LM)" o di un titolo equipollente, come il diploma di laurea del vecchio ordinamento o un titolo conseguito all'estero e riconosciuto equipollente secondo la normativa vigente.
- In coerenza con l'elevata professionalità richiesta, il decreto impone ai bandi di concorso di valorizzare specifici titoli e esperienze. In particolare, devono prevedere:
- Un "apposito punteggio aggiuntivo" per i candidati in possesso di titoli di studio superiori a quello minimo richiesto, menzionando esplicitamente il dottorato di ricerca e il master universitario di secondo livello.
- Un punteggio aggiuntivo specifico per valorizzare l'esperienza maturata come tecnologo a tempo determinato ai sensi dell'art. 24-bis della Legge n. 240/2010, tenendo conto anche della durata del rapporto.
Con l'emanazione del DM n. 1098/2022, sono diventate operative anche le disposizioni transitorie specificamente volte a valorizzare il personale già in servizio presso gli atenei (previste dall'articolo 14, comma 6-vicies semel, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36). La fase transitoria risulta al momento scaduta e vi sono proposte volte ad ottenerne il ripristino.
In esecuzione della delega legislativa, le parti sociali hanno sottoscritto la Sequenza Contrattuale del 24 febbraio 2026, che costituisce la sezione del CCNL dedicata a questa figura e ne disciplina in dettaglio il trattamento giuridico ed economico.
Il contratto istituisce formalmente il profilo, descrivendone i contenuti nell'Allegato A. Il tecnologo è una figura che "svolge le proprie attività con ampia discrezionalità operativa assumendo la responsabilità diretta delle attività cui è preposto e dei risultati conseguiti". Per i requisiti di accesso, il contratto rinvia correttamente al decreto ministeriale, confermando la gerarchia delle fonti.
Il contratto definisce una struttura retributiva autonoma e innovativa, basata su due componenti principali: lo stipendio tabellare e i premi di performance.
- La retribuzione fissa è articolata in sei "posizioni stipendiali", che segnano la progressione economica nel corso della vita lavorativa. La Tabella A allegata al contratto definisce i valori annui, partendo da € 33.000,00 per i primi 5 anni, fino a raggiungere € 52.700,00 dopo 31 anni di servizio.
- Il passaggio alla posizione stipendiale successiva non è automatico, ma è subordinato a una duplice condizione: la maturazione dei periodi di permanenza previsti dalla Tabella A e, soprattutto, "l'accertata valutazione positiva dell’attività effettivamente svolta". In caso di valutazione non positiva, la progressione è posticipata. Inoltre, sanzioni disciplinari definitive che comportino la sospensione dal servizio determinano un ritardo nel passaggio di posizione (da uno a due anni a seconda della gravità della sanzione).
- I premi correlati alla performance organizzativa e individuale sono attribuiti a valere sulle risorse: a) derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, sulla base dei regolamenti dell’attività conto terzi adottati dall’Ateneo in attuazione della predetta disposizione legislativa; b) eventuali ulteriori risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge.
La sequenza contrattuale delinea un modello di orario di lavoro improntato a una significativa flessibilità, in coerenza con la natura delle funzioni del tecnologo.
- L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, ma viene calcolato come media su un periodo di quattro mesi. Questo permette una gestione flessibile della presenza, con la possibilità di compensare periodi di maggiore impegno con periodi di minore intensità.
- Le ore lavorate in eccesso possono essere fruite come riposi compensativi (fino a 158 ore annue), mentre le ore in difetto (fino a un massimo di 20) devono essere recuperate nel quadrimestre successivo.
- Il contratto richiama esplicitamente il D.Lgs. n. 66/2003, stabilendo che la durata media dell'orario di lavoro, comprensiva delle prestazioni eccedenti, non può superare le 48 ore settimanali, calcolate su un periodo di riferimento esteso a 6 mesi. Ciò costituisce un limite massimo inderogabile posto a tutela della salute del lavoratore.
Il contratto collettivo ha introdotto una specifica tutela per il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato che transiterà nel nuovo profilo. Questa misura garantisce che l’eventuale differenza tra lo stipendio precedente e la nuova retribuzione tabellare, se inferiore, venga mantenuta sotto forma di assegno ad personam. Finanziato dal Fondo risorse decentrate, tale importo mira a incentivare la transizione senza perdite economiche e sarà progressivamente riassorbito dai futuri incrementi stipendiali, inclusi i passaggi alle posizioni superiori
In conclusione, il quadro giuridico e contrattuale per la figura del tecnologo a tempo indeterminato (non appena verrà confermato l’impatto in termini di P.O), risulta completo, coerente e pienamente operativo. La Legge n. 240/2010 ne ha sancito la nascita, il Decreto Ministeriale n. 1098/2022 ne ha definito le modalità di accesso, e la Sequenza Contrattuale del 24 febbraio 2026 ne ha disciplinato in modo dettagliato il rapporto di lavoro. Le università dispongono ora di tutti gli strumenti normativi e contrattuali per procedere al reclutamento di queste figure professionali di elevata specializzazione, essenziali per il supporto strategico alla ricerca e all'innovazione del sistema accademico nazionale.