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Art. 68 - Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

In tutte le ipotesi di esclusione della responsabilità e di non doversi procedere il giudice nella sentenza dichiara (art. 68) la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte nei confronti dell’ente.

Se, invece, all’esito del giudizio, questi risulta responsabile dell’illecito amministrativo contestato, il giudice pronuncerà sentenza di condanna, con la quale applica le sanzioni previste dalla legge, condannando altresì l’ente al pagamento delle spese processuali (art. 69).

Allo scopo di individuare con precisione l’oggetto delle sanzioni interdittive e di evitare questioni in sede esecutiva, al comma 2 si è stabilito che il giudice deve sempre indicare l’attività o le strutture oggetto delle medesime sanzioni.

Naturalmente, nel decidere quali sanzioni applicare, nonché l’ammontare delle sanzioni pecuniarie e il numero e la durata di quelle interdittive, il giudice terrà conto dei diversi criteri contenuti nella disciplina sostanziale.”

 

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni in termini.