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Art. 67 - Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall’articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

Nell’art. 67 sono disciplinate le ipotesi in cui ostacoli processuali non consentono al giudice di pronunciarsi sulla responsabilità dell’ente.

Trattasi, da un lato, del caso in cui la contestazione sia formulata quando il reato presupposto era già estinto per prescrizione, ovvero non può procedersi all’accertamento dell’illecito amministrativo in quanto l’azione penale relativa all’autore del reato presupposto non può essere iniziata o proseguita per mancanza di una condizione di procedibilità (il riferimento è all’autorizzazione a procedere per i reati commessi all’estero: art. 4); dall’altro, dell’ipotesi di intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa.

Se ricorrono queste condizioni il giudice pronuncerà sentenza di non doversi procedere.

Tenuto conto dei principi generali in ordine alla prevalenza delle pronunce assolutorie nel merito, laddove, pur sussistendo i presupposti per una declaratoria di non doversi procedere, il giudice rilevi dagli atti l’insussistenza dell’illecito amministrativo dovrà pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità, più favorevole per l’ente.”

 

Rassegna di giurisprudenza

La sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell’art.  67 è assimilabile all’analoga sentenza disciplinata dall’art. 425 CPP ed è pertanto revocabile ai sensi dell’art. 434 CPP in forza del generale richiamo alle norme del codice di rito contenuto nell’art. 34. Questa natura esclude la possibilità della sua revisione ai sensi dell’art. 630 CPP (Sez. 5, 27963/2018).