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Art. 75 - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie [56] [57]

[1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l’esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.]

[56] Articolo abrogato dall’art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002.

[57] Per la nuova disciplina in materia, vedi ora gli artt. 200, 240 e 241, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

22.2. L’esecuzione delle sanzioni.

L’esecuzione delle sanzioni applicate all’ente per l’illecito dipendente da reato è stata delineata in modo simile all’esecuzione delle pene pecuniarie e delle pene accessorie, ossia attraverso l’intervento del pubblico ministero e del giudice.

L’art. 75 è detta la disciplina dell’esecuzione delle sanzioni pecuniarie.

Il procedimento è scandito dalle stesse regole stabilite per l’esecuzione delle pene pecuniarie, e dunque attraverso il sistema della riscossione a mezzo dei ruoli esattoriali.

Peraltro, al fine di apprestare un meccanismo più duttile che coinvolga in questa fase l’amministrazione finanziaria, si è stabilito che il pagamento rateale, la dilazione del pagamento e la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”