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Art. 76 - Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell’ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

Anche l’esecuzione della sanzione della pubblicazione della sentenza che riconosce la responsabilità dell’ente è regolata dalle stesse norme previste per l’esecuzione dell’omologa pena accessoria (art. 76). Infatti, la pubblicazione è eseguita a spese dell’ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione e si osservano le disposizioni dell’art. 694 commi 2, 3 e 4, c.p.p. ."

 

Rassegna di giurisprudenza

La determinazione delle spese processuali, a differenza di quelle in favore della parte civile ex art. 541 CPP o del querelante ex art. 542 CPP, che sono liquidate dal giudice di cognizione con la sentenza, è demandata alla fase esecutiva sulla base di quanto previsto dal DPR 115/2002.

Le spese processuali – di regola anticipate dall’Erario ad eccezione – di quelle relative agli atti richiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 694, comma 1, CPP e dell’art. 76 - sono recuperate una volta passato in giudicato o divenuto irrevocabile il provvedimento che costituisce il titolo per la riscossione (Sez. 5, 32377/2015).