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Art. 44 - Incompatibilità con l’ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l’illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l’ente indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l’ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l’interrogatorio e per l’esame della persona imputata in un procedimento connesso.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

16. Incompatibilità con l’ufficio di testimone.

La norma dell’articolo 44 sancisce l’incompatibilità dell’ufficio di testimone delle persone imputate del reato da cui dipende l’illecito dell’ente nonché della persona che rappresenta l’ente nel procedimento penale, e che ne era rappresentante al momento della commissione del reato da cui l’illecito dipende.

L’incompatibilità sancita nel primo caso si fonda su ragioni facilmente intuibili: le persone che hanno commesso il reato potrebbero vantare interessi in conflitto con quelli dell’ente (si pensi ad un amministratore che tende a scaricare la responsabilità sull’ente o viceversa).

La seconda ipotesi di incompatibilità discende dalla circostanza che all’ente è riconosciuta la condizione di imputato nel procedimento e, pertanto, la persona fisica che lo rappresentava al momento della commissione del reato che radica la responsabilità amministrativa e continua a rappresentarla nel processo non può essere assunta come teste. In questo secondo caso, peraltro, la posizione del rappresentante è equiparata a quelle dell’imputato in procedimento connesso e pertanto potrà essere sentito ed esaminato negli stessi casi e con i medesimi effetti di questi.

 

Rassegna di giurisprudenza

L’unico modo per rendere compatibile l’art. 44 con gli artt. 3 e 24 Cost., 6 CEDU e la CDFUE è interpretarlo nel senso di riconoscere al legale rappresentante dell’ente, ove chiamato a testimoniare nel procedimento penali in cui l’ente medesimo è parte, le garanzie previste dall’art. 210 CPP (Tribunale di Verbania il 6 giugno 2012).