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Art. 43 - Notificazioni all’ente

1. Per la prima notificazione all’ente si osservano le disposizioni dell’articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.

3. Se l’ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all’articolo 39 o in altro atto comunicato all’autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

15.3. Notificazioni all’ente.

L’art. 43 disciplina le modalità delle notificazioni all’ente. Si richiamano le regole che l’art. 154 comma 3 c.p.p. prevede per le notifiche alle pubbliche amministrazioni e alle persone giuridiche, rinviando alla disciplina stabilita per il processo civile (artt. 144, 145 c.p.c.).

Al fine di evitare disfunzioni nelle notifiche, si è stabilito espressamente che la notifica eseguita mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, è comunque valida. In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio si osservano le disposizioni generali di cui all’art. 161 c.p.p.

Una disciplina particolare si è invece prevista nel caso di “irreperibilità” dell’ente.

Non può escludersi, infatti, che la notifica non riesca ad andare a buon fine per la difficoltà di rintracciare il legale rappresentante ovvero per la impossibilità di acquisire informazioni sulla sede della società o dell’ente: in tali casi il comma 4 dell’art. 43 impone all’autorità di disporre nuove ricerche, ma se queste dovessero dare esito negativo non si procederà ad una improbabile dichiarazione di irreperibilità dell’ente, che peraltro potrebbe anche non esistere più, ma il giudice sospenderà il procedimento. In sostanza, per l’ente è ammesso il processo contumaciale, ma nello stesso tempo si esclude che possa essere celebrato un processo senza la prova che l’ente ne abbia avuto una effettiva conoscenza.”

 

Rassegna di giurisprudenza

È inammissibile  in riferimento agli articoli 3, 24, 76 (in relazione all’art. 11, comma 1, lettera q), della legge 29 settembre 2000, n. 300), 111 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 6 CEDU)  la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che consente che le notificazioni spettanti alla persona giuridica siano effettuate a mani del suo legale rappresentante anche quando questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito ascritto all’ente, e dunque sussista nei suoi confronti una presunzione iuris et de iure di incompatibilità (Corte costituzionale, decisione 249/2011).