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Art. 80 - Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative [58] [59]

[1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l’anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.

2. Nell’anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.

3. Le iscrizioni dell’anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.]

[58] Articolo abrogato dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[59] Per la nuova disciplina in materia, vedi gli artt. 9 e 11, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Nota esplicativa

Si riporta per opportuna informazione la scheda aggiornata redatta dal Ministero della Giustizia.

Il certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riporta i provvedimenti di condanna a carico di un ente, per reati commessi da suoi organi o preposti.

L’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è stata istituita con il decreto legislativo n. 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti.

Il certificato delle iscrizioni presenti nell’anagrafe può essere richiesto: dal rappresentante legale dell’ente interessato o da un suo delegato, dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni; dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione.

La richiesta del certificato deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o tramite delegato.

Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia non autenticata dell’atto dal quale risulta la rappresentanza legale.

Il rappresentante legale può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare anche una copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.

Come previsto dall’articolo 15, comma 1, L. 183/2011, a partire dal 1º gennaio 2012 il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.