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Art. 72 - Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall’imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo e dall’ente, giovano, rispettivamente, all’ente e all’imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

Si veda sub art. 71.

Rassegna di giurisprudenza

In caso di condanna dell'imputato nel giudizio di appello che non abbia visto anche l'ente appellante, quest’ultimo non può proporre ricorso per cassazione giacché l'art. 72 permette di estendere all'ente non impugnante gli effetti favorevoli conseguiti dall'impugnazione presentata dall'imputato, ma non gli riconosce un autonomo diritto al ricorso per cassazione, con eversione della catena devolutiva (Sez. 4, 11688/2021).

L’imputato autore del reato presupposto non è legittimato e non ha interesse ad impugnare, anche nel caso di simultaneus processus, il capo della sentenza relativo all’affermazione della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 dell’ente nel cui interesse o vantaggio lo stesso sia stato commessoQuanto alla legittimazione, l’art. 71, nel disciplinare le impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell’ente, individua inequivocabilmente ed esclusivamente in quest’ultimo il soggetto legittimato a proporle, com’è logico atteso che è anche l’unico soggetto nei cui confronti è destinata a produrre direttamente i propri effetti la decisione oggetto di impugnazione e ad essere applicate le sanzioni amministrative previste dal decreto. Né rileva in senso contrario quanto stabilito dal successivo art. 72, il quale riproduce sostanzialmente la regola posta dall’art. 587 comma 1 CPP in tema di estensione dei motivi d’impugnazione nel procedimento soggettivamente cumulativo. Infatti che l’ente possa giovarsi dell’impugnazione proposta dall’imputato purché non fondata su motivi esclusivamente personali (e viceversa), non è certo sintomo della legittimazione dello stesso imputato ad impugnare i capi della sentenza che riguardano l’affermazione della responsabilità della persona giuridica, così come egli non sarebbe legittimato ad impugnare quelli relativi alla posizione di altro imputato. Quanto invece alla sussistenza dell’interesse all’impugnazione, deve ritenersi che siano affatto irrilevanti le conseguenze economiche indirette o riflesse che potrebbero riverberarsi nella sfera soggettiva del socio o dell’amministratore a seguito dell’irrogazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001, a maggior ragione quando quest’ultimo vanta personalità giuridica ed è dunque dotato di piena autonomia patrimoniale (Sez. 5, 50102/2015).