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Art. 36 - Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

15.1. Competenza, riunione e separazione dei processi. Casi di improcedibilità.

Il sistema processuale per l’accertamento degli illeciti amministrativi degli enti esordisce con una disposizione, quella dell’articolo 36, in cui si stabilisce che il giudice penale competente a conoscere gli illeciti dell’ente è quello competente per i reati a cui accede l’illecito amministrativo. Poiché quest’ultimo, come fattispecie complessa, presuppone l’esistenza di un fatto- reato, la scelta operata dal Governo in punto di competenza si staglia alla stregua di un prevedibile corollario.

Ma v’è di più. La norma dell’articolo 38, comma 1, prevede, come regola generale, ispirata ad intuibili ragioni di effettività, di omogeneità e di economia processuale, il simultaneus processus: il processo nei confronti dell’ente dovrà, cioè, rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale che ha ad oggetto il reato presupposto della responsabilità dell’ente.

Ovviamente, la regola non può valere in ogni caso: di conseguenza, nel comma 2 della stessa disposizione, vengono individuati i casi in cui occorre procedere alla separazione, senza che questa scissione del procedimento comporti una frattura con i principi generali del sistema che, come è noto, stabilisce la piena autonomia della responsabilità della persona fisica rispetto a quella dell’ente.

La disposizione dell’articolo 37 prevede che nei confronti dell’ente non si possa procedere quando l’azione penale risulta improcedibile per la mancanza, originaria o sopravvenuta, di una condizione di procedibilità. La norma non merita particolari commenti, vista la sua coerenza con i principi generali del sistema e delle relazioni che intercorrono fra i due tipi di illecito.

 

Rassegna di giurisprudenza

Ai sensi dell’art. 36 la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice competente per i reati dai quali gli stessi dipendono e non vengono in rilievo condotte criminose che non hanno concorso alla realizzazione dei reati presupposto (Tribunale di Milano, Sez. 12, 3 maggio 2018).

La persona giuridica è chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, in quanto l'ente è soggetto all'obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale ed indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplino in modo analogo la medesima materia anche con riguardo alla predisposizione e all'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa dell'ente stesso. Deve, pertanto, essere recepito l'analogo principio di diritto di recente affermato dalla giurisprudenza di merito là dove ha ritenuto applicabile la disciplina del decreto n. 231 ad una società straniera priva di sede in Italia, ma operante sul territorio nazionale, in relazione ai delitti di omicidio e lesioni personali colposi (nel noto caso dell'incidente ferroviario di Viareggio) (v. Trib. Lucca, sentenza 31/07/2017, n. 222) (Sez. 6, 11626/2020).