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Art. 82 - Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati [62] [63]

[1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell’anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all’articolo 78.]

[62] Articolo abrogato dall’art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[63] Per la nuova disciplina in materia di questioni concernenti le iscrizioni e i certificati, si veda l’art. 40, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

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