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Art. 46 - Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all’ente.

3. L’interdizione dall’esercizio dell’attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

Avanzata la richiesta, il giudice è chiamato a decidere secondo i criteri normativamente individuati dall’art. 46: a ben vedere, si tratta di criteri di scelta delle misure non dissimili da quelli che il codice di rito disciplina con riferimento alle cautele personali, con gli opportuni adattamenti.

Il primo criterio che viene in considerazione, dunque, è quello di idoneità, dovendo il giudice valutare la specifica funzionalità della misura richiesta a scongiurare i pericula sussistenti nel caso concreto; in secondo luogo, la valutazione del giudice dovrà essere guidata da un criterio di proporzione rispetto al fatto contestato ed alla sanzione per esso applicabile all’ente in via definitiva; infine, si dovrà tener conto dell’adeguatezza della cautela, con riferimento all’interdizione dall’esercizio dell’attività.

La gravità di quest’ultima sanzione e la sua attitudine ad incidere sulla stessa vita dell’ente giustifica la sua possibilità di applicazione come extrema ratio, rappresentando, per traslato, il massimo grado di cautela applicabile nella specie, come lo è la custodia cautelare nei confronti dell’imputato-persona fisica.

Plausibile appare infine la previsione, tenuto conto ancora una volta della “consistenza” delle cautele, che queste non possano essere applicate congiuntamente.”

 

Rassegna di giurisprudenza

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, è sempre possibile l’applicazione contestuale di misure cautelari interdittive e reali, atteso che il divieto di cumulabilità delle misure cautelari contenuto nell’art. 46, comma 4, riguarda esclusivamente le prime e non anche le seconde, disciplinate in maniera esaustiva ed autonoma dagli artt. 53 e 54 (SU, 26654/2008).