x

x

Art. 51 - Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno. [52-quater]

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi. [52-quinquies]

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell’ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

[52-quater] Comma così modificato dalla L. 3/2019 che ha sostituito l’espressione “un anno” a quella precedente “la metà del termine massimo indicato dall’art. 13, comma 2”.

52-quater] Comma così modificato dalla L. 3/2019 che ha sostituito l’espressione “un anno e quattro mesi” a quella precedente “i due terzi del termine massimo indicato dall’art. 13, comma 2”.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

L’art. 51, invece, disciplina i termini di durata massima delle misure cautelari distinguendo tra due ipotesi: in assenza di un provvedimento di merito che affermi la responsabilità della persona giuridica in primo grado, la durata della misura può estendersi negli stessi limiti temporali della sanzione applicata, salva la previsione di un termine massimo; se la decisione non è ancora intervenuta, la misura non può invece superare la metà del termine indicato nell’art. 13, comma 2. Per quanto riguarda poi il decorso del termine di durata delle misure cautelari, questo è fissato, in sintonia con quanto s’è visto in tema di esecuzione del provvedimento cautelare, con la data di notifica del tale provvedimento.

Infine, il comma 4 dell’art. 51 prevede che si tenga conto della durata delle cautele nel computo della durata delle sanzioni applicate in via definitiva.”

 

Rassegna di giurisprudenza

Il disposto degli artt. 48 e 51, comma 3 prevede la decorrenza della misura cautelare dalla data di notifica dell’ordinanza cautelare all’ente, analogamente a quanto previsto per l’esecuzione delle sanzioni interdittive. La disciplina della misura cautelare appare simmetrica a quella codicistica, per le misure interdittive applicate alle persone fisiche, secondo le precisazioni contenute nella Relazione ministeriale al D. Lgs. 231/2001.

Con maggiore chiarezza, ai fini della esecuzione delle sanzioni interdittive, la richiamata Relazione ribadiva che “la notificazione dell’estratto, nel quale sono indicate le sanzioni interdittive applicate e il loro specifico oggetto, è sufficiente per dare esecuzione alle sanzioni interdittive, Infatti, da un lato, il rappresentante dell’ente, venuto a conoscenza dell’interdizione, sarà passibile in caso di violazione del divieto contenuto in sentenza, delle sanzione penale prevista dall’art. 23.

Dall’altro lato, l’iscrizione della sanzione nell’anagrafe nazionale consentirà alle pubbliche amministrazioni ed enti incaricati di pubblico servizio, che debbano avere rapporti con l’ente, di accertarsi della eventuale interdizione. La riforma precisa, infine, che il termine iniziale di decorrenza delle sanzioni interdittive (rilevante anche ai fini della sussistenza del reato di violazione delle sanzioni interdittive).

Più precisamente, si ha riguardo alla data di notificazione dell’ordinanza”. Consegue che è erroneo assumere a criterio di valutazione dell’efficacia del provvedimento, la sua comunicazione all’ANAC, che non ha, peraltro, effetto costitutivo ma di mera pubblicità-notizia, funzionale all’esercizio di poteri di controllo e vigilanza che all’Autorità competono, poiché è necessario e sufficiente, ai fini di efficacia dell’ordinanza interdittiva cautelare, che questa sia stata notificata all’ente, efficacia che rinviene adeguata sanzione  in caso di violazione  nel disposto di cui al richiamato art. 23 che estende la sanzione penale ivi prevista anche alla trasgressione degli obblighi o ai divieti inerenti alla misura.

Corretta, ai sensi dell’art. 84, è la disposta comunicazione all’ANAC ed alla Camera di Commercio in quanto autorità che esercitano, a fini diversi, il controllo ovvero la vigilanza sull’ente, destinatario della sanzione (Sez. 6, 15578/2017).

L’art.  51, che si occupa della latitudine temporale delle misure cautelari adottate ai sensi della legge in questione, è esplicito nel prevedere, al comma 3, che “Il termine di durata delle misure caute/ari decorre dalla data di notifica dell’ordinanza”; il che, peraltro, si correla puntualmente al dettato del precedente art. 48, a mente del quale “L’ordinanza che dispone l’applicazione di una misura cautelare è notificata all’ente a cura del pubblico ministero”.

Logico corollario di quanto precede è che non vi è alcuna necessità di adempimenti ulteriori in funzione dell’esecuzione della misura interdittiva, in particolare non rilevando a tal fine le comunicazioni alle autorità di controllo e di vigilanza, di cui all’art. 84, che sono invece preordinate unicamente a consentire a dette autorità l’adempimento del compito ad esse demandato (Sez. 6, 15577/2017).