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Art. 38 - Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore del reato da cui l’illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l’illecito amministrativo dell’ente soltanto quando:

a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l’osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

Si veda sub art. 36.

 

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 38 comma 2, con tutta evidenza, prevede un caso di simultaneus processus fra ente ed autore del reato, al quale si può derogare solo nei casi previsti nelle lettere a) b) c).

La norma, peraltro, non prevede sanzioni nel caso di violazione del simultaneus processus, né tale violazione può farsi rientrare fra i casi di cui agli artt. 606 comma 1 lett. c) o 620 CPP  Deve essere dunque applicato il seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità amministrativa delle società, nell’ipotesi in cui il giudice di appello  in violazione dell’art. 38  celebri il processo e pronunci, quindi, la sentenza solo a carico dell’autore del reato e non anche della società condannata in primo grado, la suddetta sentenza, ove impugnata con ricorso per cassazione da parte dell’autore del reato, non può essere annullata in quanto, per la suddetta violazione, non è prevista alcuna sanzione” (Sez. 2, 38379/2016).