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Art. 60 - Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all’articolo 59 quando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

L’art. 60 prevede un termine finale per l’esercizio da parte del pubblico ministero del potere di contestare all’ente l’illecito amministrativo dipendente da reato, decorso il quale non può più procedersi alla contestazione stessa.

La legge delega non ha fornito in merito precise indicazioni, prevedendo solo che le relative sanzioni amministrative si prescrivono decorsi cinque anni dalla commissione del reato presupposto e che l’interruzione della prescrizione è regolata ai sensi del codice civile (lett. r).

Tuttavia, è apparsa opportuna l’introduzione anche di una specifica ipotesi di decadenza. Invero, anche la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, come è noto, enuclea la disciplina generale dell’illecito amministrativo, contempla, accanto alla prescrizione della sanzione (art. 28), regolata in modo del tutto analogo al criterio di delega, l’estinzione dell’obbligazione del pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione per la persona nei cui confronti non viene eseguita, nei termini assai brevi ivi previsti, la contestazione della violazione amministrativa (art. 14, ultimo comma).

Una disposizione di tal genere, che avesse fatto dipendere l’improcedibilità dall’omessa contestazione entro un termine rigido (e verosimilmente breve), avrebbe tuttavia frustrato l’esigenza di poter svolgere indagini approfondite volte a verificare l’ipotesi di responsabilità a carico dell’ente.

Inoltre, in tutti i casi di procedimento cumulativo per il reato e per l’illecito dell’ente, la necessità di contestare la responsabilità amministrativa in tempi rapidi – non coincidenti con la durata delle indagini in ordine al reato – poteva determinare l’effetto di imporre al pubblico ministero una forzata discovery anticipata con ricadute anche per la posizione dell’imputato.

Peraltro, l’esigenza di stabilire tempi di contestazione dell’illecito tendenzialmente più ridotti rispetto a quelli di prescrizione della sanzione, evitando che fatti assai risalenti potessero comunque dar luogo al procedimento di accertamento a carico dell’ente, è apparsa meritevole di una apposita previsione normativa.

Tenuto conto della struttura binomica dell’illecito (composto da un fatto reato e dalla possibilità di imputazione del medesimo all’ente), si è ritenuto di individuare proprio nel termine di prescrizione del reato presupposto, quello oltre il quale, in assenza di contestazione, non sembra ragionevole che il procedimento per l’accertamento dell’illecito possa essere proseguito. In sostanza, una volta che sia estinto per prescrizione il reato da cui l’illecito dipende senza che all’ente quest’ultimo sia stato contestato, viene meno la potestà sanzionatoria amministrativa.

Non vi è, d’altronde, totale sovrapposizione tra questa previsione e la norma che regola la prescrizione dell’illecito amministrativo. Infatti, la richiesta di applicazione della misura cautelare (che ai sensi dell’art. 22, comma 2, interrompe la prescrizione dell’illecito) non dà luogo a contestazione.

Pertanto, in assenza di una disposizione sulla decadenza dalla contestazione, sarebbe possibile evitare la prescrizione dell’illecito con reiterate richieste di applicazione di misure cautelari, formulate prima del maturarsi del nuovo termine quinquennale, senza mai contestare l’illecito all’ente.

Inoltre, la contestazione dell’illecito in tempi non eccessivamente lontani dal fatto è anche funzionale a consentire all’ente il pieno esercizio delle proprie facoltà difensive evitando, nel contempo, rilevanti difficoltà in ordine alla ricostruzione degli elementi che radicano la responsabilità amministrativa.

Dunque, ai sensi dell’art. 60, non è possibile procedere alla contestazione quando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione.”

 

Rassegna di giurisprudenza

La dichiarazione di prescrizione del reato presupposto non incide sulla perseguibilità dell’illecito amministrativo già contestato. L’art. 60 è, infatti, chiaro nel suo contenuto normativo e comporta che l’estinzione per prescrizione del reato impedisca unicamente all’accusa di procedere alla contestazione dell’illecito amministrativo ma non impedisca di portare avanti il procedimento già incardinato.

Trovano, peraltro, applicazione all’illecito amministrativo le cause interruttive della prescrizione previste dal codice civile e, pertanto, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento (artt. 2943-2945 c.c.) (Sez. 5, 20060/2013, richiamata da Sez. 4, 31641/2018).

L’art. 60 dispone che “Non può procedersi alla contestazione di cui all’articolo 59 quando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione” La relazione governativa afferma che l’articolo 60 prevede un termine finale (di decadenza, secondo la rubrica dell’articolo) per l’esercizio da parte del PM del potere di contestare all’ente l’illecito amministrativo dipendente dal reato, decorso il quale non può più procedersi alla contestazione stessa (Sez. 5, 4335/2013).

L’articolo 60 è piuttosto chiaro nel suo contenuto normativo e comporta che l’estinzione per prescrizione del reato impedisce unicamente all’accusa di procedere alla contestazione dell’illecito amministrativo e non impedisce, invece, di portare avanti il procedimento già incardinato.

D’altronde, se è vero che l’illecito amministrativo si prescrive in cinque anni dalla commissione del reato, è anche vero che si devono applicare le cause interruttive del codice civile e pertanto la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento (articolo 2945 CC).

A norma degli artt. 2943 e 2945 CC la prescrizione è interrotta dall’atto col quale si inizia un giudizio ed essa pertanto non decorre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il processo; ne consegue che, in applicazione analogica di tale principio allorché la connessione con reati attribuisce al giudice penale la cognizione di un’infrazione amministrativa, il processo che venga iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all’interessato, ai sensi degli artt. 14 e 24, comma 2, L. 689/1981, interrompe la prescrizione dell’illecito punito con sanzione amministrativa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale (Sez. 5, 20060/2013).