x

x

Art. 64 - Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell’annotazione dell’illecito amministrativo nel registro di cui all’articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell’importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell’ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell’articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

All’art. 64 è dettata la disciplina del decreto applicativo della sanzione pecuniaria.

Il pubblico ministero, se ritiene che per l’illecito dipendente da reato di cui debba rispondere l’ente sia, in concreto, applicabile la sola sanzione pecuniaria (trattandosi, dunque, di un fatto di non eccessiva gravità) può presentare al giudice per le indagini preliminari, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

La richiesta deve essere presentata nel termine (da ritenersi comunque ordinatorio, atteso l’orientamento della Cassazione in ordine all’omologa disciplina dettata per il decreto penale di condanna) di sei mesi dalla data dell’annotazione dell’illecito amministrativo nel registro di cui all’art. 55 e accompagnata dalla trasmissione del fascicolo.

Nella richiesta, il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell’importo applicabile nel caso concreto, e dunque tenuto conto dei casi di diminuzione della responsabilità dell’ente.

Di fronte alla richiesta di decreto, il giudice per le indagini preliminari mantiene gli stessi poteri previsti nel procedimento per decreto penale di condanna.

Può quindi accogliere la richiesta, emettendo decreto motivato applicativo della sanzione pecuniaria nella misura richiesta dal pubblico ministero.

Se, invece, dagli atti risulta che non sussiste l’illecito contestato all’ente, pronuncerà la relativa sentenza camerale. Altrimenti (ad esempio ritenendo la sanzione pecuniaria richiesta non congrua, per eccesso o per difetto, o l’illecito non sanzionabile solo in via pecuniaria, o, infine, necessari ulteriori accertamenti) restituirà gli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso del procedimento...

Per quanto riguarda il giudizio immediato e il giudizio direttissimo non sono state dettate regole particolari.

In caso di processo simultaneo, qualora sussistano (nei confronti dell’autore del reato e dell’ente) i presupposti per l’accesso a tali giudizi e non debba disporsi la separazione dei procedimenti, anche la posizione dell’ente in ordine all’illecito dipendente da reato verrà valutata secondo i relativi moduli processuali.

Nell’ipotesi, invece, di accertamento della sola responsabilità dell’ente, certamente praticabile sarà il giudizio immediato, fondato sull’evidenza probatoria che rende inutile l’udienza preliminare.

Per quanto concerne il giudizio direttissimo lo stesso sarà applicabile nell’ipotesi in cui l’ente  a mezzo del proprio rappresentante  abbia confessato la commissione dell’illecito dipendente da reato, mentre, ovviamente, non potrà farsi riferimento ai casi di direttissimo conseguente ad arresto.

 

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni in termini.