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Art. 70 - Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell’ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l’ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell’ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

L’art. 70 disciplina l’efficacia della sentenza in caso di eventi modificativi dell’ente (trasformazione, fusione o scissione) intervenuti nel corso del processo.

Vengono distinte due ipotesi.

Se gli enti interessati da tali vicende hanno partecipato al processo, o comunque il giudice ha notizia di tali eventi, la sentenza verrà pronunciata nei confronti dell’ente risultante dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiario della scissione dell’ente originariamente responsabile, indicando quest’ultimo.

In tal caso vi è dunque perfetta simmetria tra parti del processo e soggetti nei cui confronti la pronuncia è emessa.

Qualora, invece, gli enti risultanti dalla trasformazione, dalla fusione, ecc., non hanno partecipato al processo, né si è avuta conoscenza delle vicende modificative dell’ente, e dunque la sentenza venga dal giudice pronunciata nei confronti dell’ente originario, questa nondimeno avrà efficacia anche nei loro confronti.

Questa disposizione (che in qualche si ispira al principio generale contenuto nell’art. 2907 del codice civile) è volta ad evitare che attraverso il meccanismo della mancata partecipazione al giudizio da parte di enti, la cui esistenza verosimilmente sarà perlopiù ignota al giudice e allo stesso pubblico ministero, possa essere facilmente eluso il giudicato.

D’altra parte, attesa la sostanziale continuità del soggetto risultante dalle predette vicende modificative, non può dirsi che l’ambito soggettivo degli effetti della sentenza configuri un fenomeno di res inter alios acta.

In ogni caso, la possibilità per gli enti che non siano intervenuti (che comunque secondo la disciplina civilistica succedono nelle obbligazioni dell’ente originario, ivi comprese quelle derivanti da illecito amministrativo dipendente da reato) di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sede esecutiva (art. 78) sembra cautela sufficiente ad evitare ingiuste penalizzazioni.”

 

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni in termini.