x

x

Art. 56 - Termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all’accertamento dell’illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l’illecito stesso.

2. Il termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo a carico dell’ente decorre dalla annotazione prevista dall’articolo 55.

Stralcio della relazione ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 231/2001

Si veda sub art. 55.

 

Rassegna di giurisprudenza

Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il PM ha iscritto nel REGE il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall’art. 407, comma 3 CPP, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del PM che abbia ritardato l’iscrizione (SU, 40538/2009).

Il termine di durata massima delle indagini preliminari, alla cui scadenza consegue l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, non decorre dal momento in cui sia stata genericamente iscritta la notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 CPP, ma solo dalla data successiva nella quale sia avvenuta l’eventuale iscrizione delle generalità della persona cui il reato stesso sia stato attribuito (Sez. 1, 5484/2006).

L’iscrizione dell’indagato nel relativo registro è attività non sindacabile e «l’omessa annotazione della “notitia criminis” nel registro previsto dall’art. 335 CPP, con l’indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini “contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta”, non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell’effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall’art. 407 CPP, al cui scadere consegue l’inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l’indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel REGE, e non dalla presunta data nella quale il PM avrebbe dovuto iscriverla.

L’apprezzamento della tempestività dell’iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del PM ed è sottratto, in ordine all’”an” e al “quando”, al sindacato del giudice (SU, 16/2000).

L’inquirente è tenuto a procedere immediatamente ad una nuova iscrizione nel REGE ogni qualvolta, nei confronti della stessa persona, acquisisca elementi in ordine ad un fatto costituente reato ulteriore e diverso da quello già iscritto; deve invece limitarsi al mero aggiornamento della notizia di reato già iscritta allorquando si renda necessario modificarne la qualificazione giuridica ovvero precisare l’esistenza di elementi circostanziali.

Da tale impostazione consegue che, mentre nel caso di iscrizione di nuovi fatti di reato, è pacifico che il termine per le indagini preliminari, previsto dall’art. 405 decorra in modo autonomo per ciascuna iscrizione, nel caso in cui si tratti di “aggiornamento” della notitia criminis originaria (in relazione al nomen iuris ed agli elementi circostanziali) il termine delle indagini decorre dalla prima e, dunque, unica iscrizione per detto fatto (Sez. 6, 29151/2017).